Rivendicazioni sui cosmetici nell'UE e un aggiornamento su 'Senza'
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Nell'Unione Europea (UE), un vanto (claim) di marketing cosmetico è regolamentato dal Regolamento UE (CE n. 655/2013). L'Allegato III relativo ai vanti (claim) "free from" è stato aggiunto il 3 luglio 2017 all'elenco dei regolamenti con efficacia/obbligatorietà a partire dal 1° luglio 2019. Allo stesso tempo è stato introdotto l'Allegato IV sul vanto (claim) "ipoallergenico" .

Di cosa trattano questi allegati? Cosa significano nella pratica? Entriamo nei dettagli.

Allegato III: Vanti (claim) "Free From"

Ai sensi dell'Allegato III, l'uso di un vanto (claim) "free-from" per un ingrediente cosmetico è vietato, a meno che l'uso dell'ingrediente non sia considerato illecito dalla CE. Di seguito sono riportati gli esempi di vanti (claim) che non saranno più consentiti con il cambiamento dei regolamenti:

  • Vanti (claim) "privo di corticosteroidi" – Questi vanti (claim) sono vietati ai sensi dei regolamenti UE
  • Vanti (claim) "privo di conservanti" – Questi vanti (claim) non sono consentiti se l'ingrediente non deve essere presente nel prodotto o non fa parte dell'elenco ufficiale dei conservanti
  • Vanti (claim) "privo di sostanze allergeniche/sensibilizzanti" – Non è consentito a un prodotto di fornire un'immagine garantita di prodotto privo di allergie
  • Vanti (claim) "privo di parabeni" – Questi vanti (claim) screditano un'intera famiglia di ingredienti il cui uso è legale
  • Vanti (claim) "privo di metalli pesanti" – Questi vanti (claim) sono semplici requisiti normativi che devono essere soddisfatti

Allegato IV: Vanti (claim) "Ipoallergenici"

Solo se un prodotto cosmetico è progettato per ridurre al minimo il potenziale allergenico è possibile utilizzare i vanti (claim) "ipoallergenico". È necessario presentare le prove necessarie per verificare e confermare il potenziale allergenico del prodotto, supportate da dati solidi e scientifici. In parole semplici, il prodotto che riporta il vanto (claim) "ipoallergenico" non deve contenere alcun allergene noto o precursore di allergeni. Secondo la CE, gli allergeni devono essere completamente evitati se il prodotto è:

  1. Classificato come sensibilizzante dal Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori (SCCS) della CE
  2. Sensibilizzante cutaneo di categoria 1, sottocategoria 1A o sottocategoria 1B, secondo i criteri CLP
  3. Generalmente classificato come sensibilizzante
  4. Contiene dati mancanti relativi al suo potenziale sensibilizzante

Poiché l'indicazione "ipoallergenico" non garantisce mai la totale assenza di allergie, un prodotto non deve dare tale impressione.

Poiché i nuovi requisiti per i vanti (claim) dei cosmetici menzionati nell'Allegato III ("free from") e nell'Allegato IV ("ipoallergenico") saranno applicabili a partire dal 1° luglio 2019, i produttori hanno pochissimo tempo per comprenderli e adempiervi. Interpretali con l'assistenza di un esperto. Rimani informato. Rimani conforme.

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