SWISSMEDIC, l'agenzia svizzera per i prodotti terapeutici, ha annunciato l'istituzione di una nuova ordinanza sui "Dispositivi medici diagnostici in vitro" (IVDO; SR. 812.219), entrata in vigore il 26 maggio 2022. L'ordinanza si applica ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD) che saranno immessi sul mercato svizzero. L'ordinanza è stata redatta in linea con il regolamento dell'Unione Europea sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (EU IVDR) 2017/746.
Quali sono le altre normative IVD attualmente applicabili in Svizzera?
Le altre normative per gli IVD ai sensi della legge svizzera sono:
- Legge sui prodotti terapeutici
- Legge sulla responsabilità per danno da prodotti
- Ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica
- Ordinanza sulle macchine
- Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio
- Legge federale sulla protezione dei dati
- Legge federale sulla sicurezza dei prodotti
- Legge sulle sostanze chimiche
- Legge sugli strumenti di misura
- Legge sulla radioprotezione
- Ordinanza sui dispositivi medici
Quali sono i requisiti dell'IVDO per immettere il prodotto sul mercato svizzero?
L'IVDO stabilisce requisiti dettagliati per l'immissione sul mercato dei dispositivi IVD. Il documento è attualmente disponibile in tre lingue. I requisiti includono:
- Marchio di conformità
- Registrazione degli operatori economici
- Registrazione UDI
- Notifica del dispositivo
- Segnalazione di qualsiasi incidente correlato al prodotto
Chi deve essere registrato secondo l'ordinanza IVDO?
Tutti gli operatori economici (EO), inclusi produttori, importatori e rappresentanti autorizzati, devono registrarsi presso Swissmedic. Gli EO devono effettuare la registrazione entro tre mesi dal primo immissione sul mercato dei dispositivi. Gli EO che hanno immesso i prodotti sul mercato prima del 26 maggio 2022 ai sensi del regolamento EU IVDR 2017/746 sono tenuti a registrarsi secondo le nuove normative prima del 26 novembre 2022.
In caso di eventuali modifiche riguardanti le informazioni degli operatori economici, è necessario informare Swissmedic entro una settimana.
Cos'è il numero CHRN?
A seguito della registrazione degli EO presso Swissmedic, l'Agenzia esamina le informazioni e assegna loro un codice di registrazione svizzero univoco denominato CHRN. Il numero viene utilizzato espressamente per identificare produttori, importatori e rappresentanti autorizzati.
Gli operatori economici sono tenuti a presentare domanda online tramite un modulo di richiesta elettronico, la "Application CHRN", insieme ad altre informazioni e documenti richiesti. Successivamente, la domanda deve essere inviata via e-mail all'indirizzo srn@swissmedic.ch. La tariffa per l'emissione del CHRN e la convalida dei documenti è generalmente di 200 CHF all'ora, ma varia in base al lavoro richiesto.
Qual è il ruolo di un rappresentante svizzero (CH-Rep) ai sensi dell'ordinanza sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVDO)?
Ai sensi dell'IVDO, per immettere i propri dispositivi sul mercato svizzero, i produttori stranieri con sede al di fuori della Svizzera sono obbligati a nominare un rappresentante svizzero (CH-rep). Il CH-rep agisce per conto di tali produttori, garantisce la conformità del dispositivo, si interfaccia con le autorità competenti e svolge le attività di sorveglianza post-commercializzazione (PMS). Le tempistiche di transizione per la nomina del CH-rep ai fini della conformità all'IVDO sono le seguenti:
Classe del dispositivo | Tempistiche |
Classe A | 31 luglio 2023 |
Classe B e C | 31 marzo 2023 |
Classe D | 31 dicembre 2022 |
Come si registra un dispositivo medico-diagnostico in vitro (IVD) presso Swissmedic?
I produttori sono tenuti a notificare a Swissmedic l'immissione iniziale dei dispositivi medico-diagnostici in vitro sul mercato. Le copie originali dei moduli di notifica standardizzati devono essere inviate a Swissmedic, insieme ad altri documenti richiesti per la registrazione.
Anche i dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD) riconfezionati, etichettati nuovamente, fabbricati e utilizzati nelle strutture sanitarie devono essere notificati a Swissmedic. I dispositivi di classe A (sterili), classe B, classe C e classe D devono essere notificati singolarmente. Allo stesso tempo, i dispositivi di classe A (non sterili) possono essere notificati singolarmente o in gruppi di dispositivi.
Quali sono i requisiti per la registrazione dell'UDI?
I produttori devono seguire il documento guida pubblicato dalla Commissione Europea per il sistema UDI, oltre a effettuare la registrazione in EUDAMED e ad apporre il supporto UDI sull'etichettatura del dispositivo.
L'elenco degli enti di emissione incaricati di implementare un sistema UDI in conformità al regolamento UE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVDR) 2017/746 è il seguente:
- GS1 AISBL
- Health Industry Business Communications Council (HIBCC)
- ICCBBA
- Informationsstelle für Arzneispezialitäten – IFA GmbH
Quali sono i requisiti per la segnalazione di un incidente ai sensi dell'IVDO?
Durante la sorveglianza post-commercializzazione, qualora emergesse la necessità di un'azione correttiva e preventiva (CAPA) per qualsiasi dispositivo medico-diagnostico in vitro, i produttori devono adottare le misure obbligatorie per attenuare il rischio e informare le autorità competenti e gli organismi notificati (ove applicabile).
In caso di incidente grave, il fabbricante deve darne immediata comunicazione a Swissmedic ai sensi dell'articolo 59 dell'IVDO.
Cosa prevede la normativa per i prodotti conformi alla vecchia legge?
I prodotti conformi alla vecchia legge (marcatura CE) possono continuare a essere immessi sul mercato a condizione che la progettazione e la funzione del prodotto in questione non abbiano subito modifiche significative. Possono essere immessi sul mercato o messi in servizio entro le seguenti date:
Dettagli del dispositivo | Data di scadenza |
Prodotti con un certificato valido (ai sensi dell'articolo 81) | 26 maggio 2025 |
Prodotti per i quali la partecipazione di un organismo notificato al procedimento di valutazione della conformità non era necessaria (in base alla legge precedente), ma è ora richiesta ai sensi dell'IVDO, e per i quali è stata rilasciata una dichiarazione di conformità prima del 26 maggio 2022, in base alla classe del dispositivo | |
Classe A | 26 maggio 2027 |
Classe B | 26 maggio 2027 |
Classe C | 26 maggio 2026 |
Classe D | 26 maggio 2025 |
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