Il 25 marzo 2026 la Canada Gazette, Parte II (Governo del Canada) ha pubblicato che il 13 marzo 2026, il Governatore in Consiglio ha registrato l'Ordine SOR/2026-47, aggiungendo l'acido esanoico, 2-etil-, estere 2-etilesilico (noto anche come 2-etilesil 2-etilhexanoato; CAS n. 7425-14-1; formula molecolare C₁₆H₃₂O₂) alla Parte 2 dell'Allegato 1 del Canadian Environmental Protection Act, 1999 (CEPA) come sostanza tossica. L'Ordine è entrato in vigore immediatamente dopo la registrazione. Questa aggiunta fa seguito a una valutazione completa nell'ambito del Chemicals Management Plan (CMP). La sostanza è risultata soddisfare il criterio di tossicità per la salute umana ai sensi del paragrafo 64(c) del CEPA a causa dei potenziali rischi di tossicità per lo sviluppo e per il fegato, in particolare dall'uso nei cosmetici. Non è prodotta o importata in Canada in quantità significative ed è già soggetta a limiti di concentrazione nei cosmetici, ma l'inserimento nell'Allegato 1 (Parte 2) consente ora misure mirate di gestione del rischio, come strumenti di prevenzione dell'inquinamento o possibili divieti, dando priorità alla protezione della salute umana. La Dichiarazione di Analisi dell'Impatto Normativo conferma l'assenza di costi immediati o nuovi oneri di conformità, poiché l'Ordine stesso non impone requisiti, ma si limita ad autorizzare future azioni normative. Ampie consultazioni pubbliche (2017–2019) non hanno ricevuto commenti. Questa iniziativa si allinea agli approcci internazionali (UE, US, Australia) e supporta il quadro CEPA rafforzato del Canada per un ambiente più sano. Questa è la prima sostanza aggiunta alla Parte 2 rivista dell'Allegato 1 a seguito degli emendamenti del CEPA del 2023.

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Acido esanoico, 2-etil-, estere 2-etilesilico; Canada Gazette, Parte II; Canadian Environmental Protection Act (CEPA); Chemicals Management Plan (CMP)