Il 6 aprile 2026, il Ministero della Salute del Cile ha emesso il Decreto n. 45, introducendo definizioni aggiornate e requisiti di etichettatura per i prodotti lattiero-caseari. Il decreto entrerà in vigore il 6 novembre 2027.
La normativa rafforza i requisiti di trasparenza, rendendo obbligatoria un'identificazione più chiara dell'origine del latte e delle informazioni di lavorazione sulle etichette dei prodotti. Si applica sia ai prodotti lattiero-caseari nazionali che a quelli importati.
Disposizioni chiave
1. Identificazione del prodotto ed etichettatura dell'origine
Il nome del prodotto deve apparire sul pannello principale di visualizzazione e descrivere accuratamente la natura dell'alimento, insieme al marchio o alla marca.
Sia i prodotti nazionali che quelli importati devono indicare il paese di origine.
Se il latte proviene da più paesi, l'etichetta deve elencare:
Il nome di ciascun paese, e
La bandiera nazionale corrispondente
Per i prodotti importati, gli importatori sono tenuti a ottenere le informazioni sull'origine da:
a) produttori
b) Organismi di certificazione
c) Autorità competenti
2. Bandiera obbligatoria e informazioni sulla lavorazione
La bandiera nazionale del paese di raccolta del latte deve:
Essere visualizzata a colori
Non superare 1,5 cm x 1,0 cm
Essere accompagnata dal nome del paese sotto la bandiera
Per il latte liquido e il latte in polvere, le etichette devono anche specificare il metodo di lavorazione o trattamento termico, come:
Pastorizzazione
Trattamento a ultra alta temperatura (UHT)
Altre tecniche di sterilizzazione
3. Requisiti specifici per i prodotti a base di formaggio
Se il formaggio è prodotto utilizzando:
Latte in polvere, o
Latte ricombinato/ricostituito,
l'etichetta deve indicare chiaramente: Prodotto con latte ricostituito o Prodotto con latte ricombinato
4. Definizioni aggiornate
Il decreto introduce o chiarisce le definizioni per:
Latte
Latte crudo
Latte naturale
Latte ricostituito
Latte ricombinato
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