Il 21 aprile 2026, la Commissione Europea ha adottato il Regolamento (UE) 2026/859 della Commissione, che modifica l'Allegato XVII del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 per introdurre nuove restrizioni sulla presenza di 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT) negli articoli. Classificato come cancerogeno di categoria 1B e sostanza estremamente preoccupante, il 2,4-DNT pone rischi significativi per la salute umana, in particolare come cancerogeno senza soglia per il quale non è possibile stabilire un livello di esposizione sicuro. Sebbene il suo utilizzo all'interno dell'UE sia in gran parte cessato, il regolamento evidenzia i rischi persistenti derivanti dagli articoli importati contenenti la sostanza. La misura segue una valutazione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che ha identificato rischi di esposizione in prodotti come sistemi di sicurezza automobilistici, plastiche industriali e munizioni. Dato che l'esposizione per inalazione o contatto cutaneo non può essere controllata in modo affidabile in molte applicazioni, il regolamento stabilisce un limite di concentrazione dello 0,1% in peso negli articoli per prevenire l'uso intenzionale e garantire la coerenza tra i beni prodotti nell'UE e quelli importati. Si applicano alcune esenzioni, inclusi gli usi in contesti industriali, gli esplosivi regolamentati da altre leggi dell'UE e le applicazioni militari. Periodi transitori di 12 mesi e fino a 36 mesi per componenti automobilistici specifici sono previsti per consentire agli stakeholder di adattarsi.

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Commissione Europea (CE); Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006; 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT); Cancerogeno 1B (Categoria di classificazione); Agenzia europea per le sostanze chimiche