Il 22 aprile 2026, la Commissione europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/870 della Commissione, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva olio di paraffina (CAS 8042-47-5) ai sensi del Regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo ai prodotti fitosanitari. Il rinnovo segue un processo di valutazione scientifica e normativa completo che ha coinvolto i Member States e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). L'olio di paraffina, precedentemente incluso nell'Allegato I della Direttiva 91/414/CEE e elencato nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, sarebbe scaduto il 30 novembre 2026. Una domanda di rinnovo è stata presentata alla Grecia in qualità di Member State relatore e alla Francia in qualità di correlatore. A seguito della valutazione, l'EFSA ha concluso che i prodotti fitosanitari contenenti olio di paraffina dovrebbero soddisfare i criteri di approvazione stabiliti nella legislazione dell'UE. La Commissione ha stabilito che la sostanza soddisfa i requisiti di sicurezza per almeno un uso rappresentativo e pertanto si qualifica per il rinnovo dell'approvazione. In particolare, le precedenti restrizioni che limitavano il suo uso come insetticida e acaricida sono state rimosse, consentendo un'applicazione più ampia. Tuttavia, il rinnovo include condizioni specifiche, in particolare il requisito di dati aggiuntivi di conferma sugli idrocarburi policiclici aromatici (PAHs) per affrontare gli standard scientifici in evoluzione e garantire la sicurezza dei consumatori. Il regolamento modifica anche di conseguenza il Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, riflettendo lo stato di approvazione e le condizioni aggiornate.
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