Il documento PPWR della Commissione europea PPWR (C(2026) 3702 def.), pubblicato il 5 giugno 2026, fornisce chiarimenti fondamentali per aiutare le imprese a prepararsi all’applicazione del regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWR) a partire dal 12 agosto 2026. Tra gli aggiornamenti principali figura la conferma che le restrizioni relative ai PFAS per gli imballaggi a contatto con gli alimenti si applicheranno a partire dal 12 agosto 2026 senza alcun periodo di esaurimento delle scorte; ciò significa che solo gli imballaggi immessi sul mercato prima di tale data potranno continuare a circolare, mentre i nuovi prodotti dovranno rispettare soglie rigorose pari a 25 ppb per i singoli PFAS, 250 ppb per la somma dei PFAS oggetto di regolamentazione e 50 ppm per il fluoro totale.

Le linee guida chiariscono inoltre che, sebbene tutti gli imballaggi debbano essere riciclabili a partire dall’agosto 2026, i nuovi requisiti di “progettazione finalizzata al riciclaggio” entreranno in vigore a partire dal 2030 (o successivamente, a seconda degli atti delegati), concedendo alle imprese il tempo necessario per adeguarsi agli standard esistenti. Inoltre, i requisiti di riduzione al minimo degli imballaggi saranno rafforzati a partire dal 1° gennaio 2030, e le considerazioni di natura commerciale non saranno più accettate come giustificazione per volumi o pesi di imballaggio non necessari. Un altro importante sviluppo è l’introduzione di un’etichetta di raccolta differenziata armonizzata a livello dell’UE, che sostituirà i sistemi nazionali di raccolta differenziata a partire dal 12 agosto 2028, creando un unico sistema di comunicazione sul riciclaggio rivolto ai consumatori in tutta l’Unione. Le linee guida limitano inoltre l’uso degli imballaggi compostabili ad applicazioni specifiche quali bustine di tè, monodosi di caffè e bevande e determinati sacchetti da spesa leggeri, richiedendo al contempo Member States comunicare chiaramente eventuali obblighi nazionali aggiuntivi in materia di compostabilità.

Per quanto riguarda gli imballaggi riutilizzabili, i prodotti immessi sul mercato prima dell’11 febbraio 2025 sono esenti dall’obbligo di conformità retroattiva, mentre i nuovi imballaggi riutilizzabili dovranno essere conformi ai PPWR , che entreranno in vigore a partire dall’agosto 2026. Il documento distingue inoltre i ruoli dei produttori, responsabili della conformità degli imballaggi, e dei «produttori», responsabili degli obblighi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), chiarendo al contempo che una semplice filiale nell’UE priva di personalità giuridica propria non può agire in qualità di importatore ai sensi PPWR, il che potrebbe richiedere alle imprese extra-UE di costituire una filiale nell’UE o di nominare un rappresentante autorizzato. Nel loro insieme, questi chiarimenti indicano che le aziende dovrebbero iniziare a esaminare la conformità ai requisiti relativi ai PFAS, le strategie di riciclabilità, le opportunità di riduzione degli imballaggi, EPR , gli aggiornamenti dell’etichettatura e i futuri atti delegati per garantire una transizione agevole verso il nuovo quadro normativo dell’UE in materia di imballaggi.

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