Dichiarazioni sui cosmetici nell'UE e un aggiornamento su ‘Senza’
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Nell’Unione europea (UE), le indicazioni di marketing relative ai prodotti cosmetici sono disciplinate dal Regolamento UE (CE n. 655/2013). Le indicazioni “privo di” di cui all’Allegato III sono state aggiunte il 3 luglio 2017 all’elenco delle norme che sarebbero entrate in vigore a partire dal 1° luglio 2019. Contemporaneamente è stata introdotta l’indicazione “ipoallergenico” di cui all’Allegato IV.

Di cosa trattano questi allegati? Che cosa significano in pratica? Entriamo nel dettaglio.

Allegato III: Dichiarazioni “Senza…”

Ai sensi dell’Allegato III, è vietato l’uso di un’indicazione “senza” riferita a un ingrediente cosmetico, a meno che l’ingrediente non sia considerato illegale dalla CE. Di seguito sono riportati alcuni esempi di indicazioni che non saranno più consentite a seguito delle modifiche normative:

  • Indicazioni del tipo “senza corticosteroidi” – Tali indicazioni sono vietate ai sensi della normativa UE
  • Dichiarazioni del tipo “senza conservanti” – Tali dichiarazioni non sono consentite se l’ingrediente non dovrebbe essere presente nel prodotto o non figura nell’elenco ufficiale dei conservanti
  • Dichiarazioni del tipo “privo di sostanze allergeniche/sensibilizzanti” – Non è consentito presentare un prodotto come se fosse garantito che sia privo di allergeni
  • Dichiarazioni del tipo “senza parabeni” – Queste affermazioni screditano un’intera famiglia di ingredienti il cui utilizzo è consentito dalla legge
  • Dichiarazioni relative all’assenza di metalli pesanti – Tali dichiarazioni costituiscono semplici requisiti normativi che devono essere soddisfatti

Allegato IV: Dichiarazioni relative alla “ipoallergenicità”

Solo se un prodotto cosmetico è concepito per ridurre al minimo il potenziale allergenico è possibile utilizzare l’indicazione “ipoallergenico”. È necessario presentare prove atte a verificare e confermare il potenziale allergenico del prodotto, supportate da dati scientifici solidi. In parole semplici, un prodotto che si dichiara “ipoallergenico” non deve contenere alcun allergene noto né precursori di allergeni. Secondo la CE, gli allergeni devono essere completamente evitati se il prodotto è:

  1. Classificato come sensibilizzante dal Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori (SCCS) della Commissione europea
  2. Sensibilizzanti cutanei della categoria 1, sottocategoria 1A o sottocategoria 1B, secondo i criteri dell'CLP
  3. Generalmente classificato come sensibilizzante
  4. Contiene dati mancanti relativi al suo potenziale sensibilizzante

Poiché il termine “ipoallergenico” non garantisce mai la totale assenza di allergie, un prodotto non deve dare tale impressione.

Poiché i nuovi requisiti relativi alle indicazioni cosmetiche di cui all’Allegato III – «privo di» – e all’Allegato IV – «ipoallergenico» entreranno in vigore il 1° luglio 2019, produttori dispone di pochissimo tempo per comprenderli e conformarsi ad essi. Analizzateli con l’aiuto di un esperto. Rimanete informati. Rimanete conformi.

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