Idrolizzati proteici nei latti per neonati e nei latti di proseguimento: Regolamento (UE) 2026/743 – Principali modifiche
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L’Unione europea ha compiuto un significativo passo avanti nella regolamentazione dell’alimentazione infantile con l’adozione del regolamento delegato (UE) 2026/743 della Commissione. Questa recente modifica aggiorna l’attuale regolamento delegato (UE) 2016/127, introducendo una nuova serie di requisiti composizionali relativi alle proteine (Gruppo F) per uno specifico idrolizzato proteico utilizzato negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento. 

Si prevede che questo sviluppo avrà ripercussioni sul settore del latte artificiale produttori, sugli esportatori e sui professionisti del settore normativo in tutta l’UE e oltre. 

Che cos’è il regolamento (UE) n. 2026/743? 

Il regolamento delegato (UE) 2026/743 della Commissione, adottato il 30 marzo 2026, modifica le precedenti norme dell’UE che disciplinano i requisiti proteici nei preparati per lattanti e nei preparati di proseguimento a base di idrolizzati proteici.

Il regolamento è stato pubblicato ufficialmente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 9 giugno 2026 ed entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione in tutti gli Stati membri dell’UE Member States.

Il presente emendamento tiene conto delle più recenti valutazioni scientifiche, in particolare quelle dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), relative alla sicurezza e all'idoneità degli idrolizzati proteici nell'alimentazione dei lattanti.

Perché questo aggiornamento è importante?

Il latte artificiale è una delle categorie alimentari soggette alle normative più rigorose al mondo. Ai sensi del regolamento (UE) 2016/127, severi requisiti composizionali garantiscono che il latte artificiale soddisfi le esigenze nutrizionali dei neonati durante i primi mesi di vita.

Alla luce delle nuove evidenze scientifiche e delle innovazioni nel settore della lavorazione delle proteine, l’UE continua ad aggiornare tali norme. Il regolamento 2026/743 mira a: 

  • Migliorare la qualità nutrizionale e la sicurezza alimentare 
  • Ampliare le opportunità di innovazione per produttori 
  • Allineare le normative ai nuovi pareri scientifici dell’ EFSA 
  • Consentire la commercializzazione di preparati per lattanti e di proseguimento a base dello specifico idrolizzato proteico valutato positivamente dall'EFSA.

Principali modifiche introdotte 

Ampliamento della gamma di idrolizzati proteici autorizzati 

Uno degli aggiornamenti più importanti è l'ampliamento dell'elenco degli idrolizzati proteici autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2016/127. 

Finora solo un numero limitato di formulazioni a base di proteine idrolizzate è stato valutato positivamente e approvato. La nuova modifica consente l’ingresso sul mercato dell’UE di ulteriori idrolizzati, a condizione che soddisfino i criteri aggiornati.

Introduzione di una nuova categoria: Gruppo F 

Il regolamento introduce una nuova categoria di fabbisogni proteici denominata “Gruppo F”. 

Questa categoria è stata concepita per includere nuove formulazioni di idrolizzati che differiscono dalle composizioni precedentemente approvate, ma che sono state ritenute sicure e adeguate dal punto di vista nutrizionale. 

Tra i punti salienti del Gruppo F figurano: 

  • Consente una maggiore flessibilità nella composizione delle formule 
  • Aiuta produttori a sviluppare prodotti innovativi per l'alimentazione infantile 
  • Supporta nuove formulazioni scientificamente validate 

Fonti proteiche approvate: miscela di siero di latte e caseina 

Il gruppo F si applica a un idrolizzato proteico ottenuto da:

  • Concentrato di proteine del siero di latte derivato dal latte vaccino e concentrato di proteine del latte vaccino scremato
  • Una fonte proteica con un rapporto tra proteine del siero di latte e caseina pari a 60:40
  • Condizioni specifiche di produzione e idrolisi definite negli allegati I e II del regolamento (UE) 2016/127, nella versione modificata

Questa composizione rispecchia da vicino le caratteristiche delle proteine del latte materno, il che potrebbe favorire una migliore digeribilità e un migliore assorbimento dei nutrienti.

Intervallo di contenuto proteico definito 

Il regolamento introduce un requisito preciso relativo al contenuto proteico per gli alimenti per lattanti a base di idrolizzati del Gruppo F: 

  • 3–2,8 g per 100 kcal
    (equivalenti a circa 0,55–0,67 g per 100 kJ) 

Ciò garantisce che le formule forniscano livelli adeguati di proteine, evitando al contempo un’assunzione eccessiva, che può essere dannosa per i neonati.

Fabbisogno minimo di L-carnitina 

Al fine di favorire il metabolismo e la produzione di energia nei lattanti, il regolamento stabilisce un livello minimo di 1,2 mg/100 kcal di L-carnitina negli alimenti per lattanti contenenti idrolizzati proteici del Gruppo F. 

La L-carnitina svolge un ruolo essenziale in: 

  • Metabolismo dei grassi 
  • Produzione di energia 
  • Crescita e sviluppo del neonato 

Fondamenti scientifici alla base dell'emendamento 

L'approccio normativo dell'UE si basa in larga misura su valutazioni scientific EFSA i. Ogni nuovo idrolizzato deve essere sottoposto a: 

  • Valutazione clinica nelle popolazioni target 
  • Valutazione della composizione aminoacidica 
  • Analisi della sicurezza e dell'adeguatezza nutrizionale 

L'emendamento fa seguito al parere scientifico dell'EFSA del 29 gennaio 2025, in cui si concludeva che lo specifico idrolizzato proteico di cui al Gruppo F costituisce una fonte proteica sicura dal punto di vista nutrizionale e idonea per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, purché utilizzato nel rispetto dei requisiti composizionali stabiliti dal regolamento (UE) 2016/127.

Impatto sul latte artificiale produttori 

Conformità e riformulazione

produttori : 

  • Esaminare le formulazioni esistenti 
  • Aggiornamento della composizione e dell'etichettatura del prodotto 
  • Garantire il rispetto dei nuovi valori limite relativi alle proteine e alle sostanze nutritive 

Il mancato rispetto di tali disposizioni potrebbe comportare il ritiro dal mercato all'interno dell'UE.

Opportunità di innovazione

L’introduzione del Gruppo F apre le porte a: 

  • Sviluppo di formule idrolizzate di nuova generazione
  • Prodotti incentrati sul miglioramento della digeribilità 
  • Una maggiore differenziazione dei prodotti nel mercato dell'UE 

Implicazioni sul commercio internazionale

Gli esportatori verso l'UE devono inoltre garantire che: 

  • I loro prodotti sono conformi agli standard aggiornati 
  • La documentazione riflette i nuovi requisiti normativi 

Questo regolamento potrebbe avere ripercussioni a livello globale, soprattutto nei paesi che esportano latte in polvere per neonati in Europa. 

Cosa significa questo per i consumatori?

Per i genitori e chi si prende cura dei bambini, questa normativa garantisce: 

  • Garanzia di sicurezza grazie a controlli più rigorosi 
  • Innovazione di prodotto con formule potenzialmente migliorate 
  • Trasparenza nella composizione degli alimenti per lattanti 

In definitiva, tali modifiche mirano a garantire che i neonati ricevano prodotti sicuri e nutrizionalmente ottimizzati durante le fasi critiche dello sviluppo. 

Conclusione 

L’adozione del regolamento delegato (UE) 2026/743 della Commissione rappresenta un importante passo avanti nell’evoluzione del quadro normativo relativo agli alimenti per lattanti all’interno Unione europea. Ampliando l’elenco degli idrolizzati proteici autorizzati e introducendo la nuova categoria del Gruppo F, l’UE continua a promuovere l’innovazione scientifica, mantenendo al contempo rigorosi standard di sicurezza e qualità. 

Per produttori, ciò comporta sia nuovi requisiti di conformità che nuove opportunità di mercato, garantendo al contempo che i consumatori continuino a beneficiare di prodotti per l’alimentazione infantile sicuri e di alta qualità in tutta Europa. La collaborazione con Freyr Solutionse la consulenza di esperti in materia normativa può aiutare produttori e i proprietari dei marchi a semplificare i processi di conformità, ridurre la complessità normativa e accelerare la preparazione al mercato.