Il Ministero della Salute Pubblica ha firmato il progetto di Annuncio del Ministero della Salute Pubblica (n. 469) B.E. 2569 (2026) il 17 aprile 2026 ai sensi della Legge Alimentare B.E. 2522 (1979). La notifica è attualmente in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Reale prima di entrare in vigore.
Principali Modifiche Introdotte
1. La nuova notifica revoca l'Annuncio n. 355 B.E. 2556 (2013) del Ministero della Salute Pubblica, relativo agli alimenti in contenitori sigillati.
2. Gli alimenti in contenitori ermeticamente sigillati continuano a essere classificati come alimenti ad alto rischio con standard di qualità e sicurezza definiti, a causa della necessità di processi di distruzione o inibizione microbica.
3. La Sezione 3(2) del regolamento precedente è stata rimossa. I prodotti precedentemente coperti da questa sezione devono ora essere conformi alle notifiche specifiche del prodotto pertinenti.
4. Il regolamento rivisto introduce chiarimenti sull'attività dell'acqua (aw) per allinearsi alle migliori pratiche internazionali per il controllo microbico.
I requisiti microbiologici per:
alimenti in scatola a bassa acidità,
alimenti acidificati, e
alimenti con pH pari o inferiore a 4,6
sono stati rivisti per una maggiore chiarezza e coerenza.
5. I requisiti esistenti di sterilizzazione e acidificazione per gli alimenti a bassa acidità e acidificati rimangono invariati.
6. Limiti e disposizioni specifici per conservanti, nitrito di potassio, nitrito di sodio, nitrato di potassio e nitrato di sodio sono stati rimossi, poiché questi sono già regolamentati da normative separate sugli additivi alimentari.
7. Le disposizioni sull'imballaggio sono state aggiornate per allinearsi ai regolamenti thailandesi sui contenitori alimentari. Tuttavia, i requisiti chiave rimangono, tra cui:
Nessun piombo, ruggine o vernice nociva all'interno dei contenitori.
Solo rivestimenti in lacca o stagno sono consentiti internamente.
I contenitori in acciaio devono prevenire il contatto diretto con gli alimenti, perdite o rigonfiamenti.
8. I produttori e gli importatori devono essere conformi ai regolamenti consolidati relativi alle GMP che coprono:
Metodi di produzione alimentare,
Requisiti delle attrezzature, e
Condizioni di conservazione degli alimenti.
9. Il requisito di specificare il “peso della carne” all'interno degli standard di prodotto è stato rimosso perché gli studi di validazione della sterilizzazione tengono già conto del contenuto di carne attraverso le valutazioni del valore F₀.
10. I requisiti di etichettatura sono stati aggiornati per allinearsi ai regolamenti thailandesi sull'etichettatura alimentare:
La dichiarazione del peso sgocciolato è richiesta solo per i prodotti in cui il liquido può essere separato dal contenuto solido.
Le disposizioni relative alle esenzioni per i prodotti destinati esclusivamente all'esportazione sono state riviste a seguito della rimozione della Sezione 3(2).
I certificati di registrazione alimentare e i certificati di etichettatura alimentare esistenti, rilasciati ai sensi del regolamento precedente, rimarranno validi e saranno considerati conformi alla nuova notifica.
Il regolamento diventerà effettivo il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Reale.