Il Ministero della Salute cileno (MINSAL) ha pubblicato una proposta tecnica volta a modificare il Decreto Supremo n. 977/96, introducendo un quadro normativo completo ed esplicito che disciplina l'importazione di prodotti alimentari in Cile. La proposta mira a eliminare le ambiguità delle procedure attuali, integrando formalmente i requisiti di importazione, la documentazione e i meccanismi di controllo nel Regolamento sanitario alimentare stesso, anziché fare affidamento principalmente su manuali di orientamento.

L'iniziativa fa seguito ai riscontri ricevuti dai Segretariati regionali ministeriali della sanità (SEREMI), dal Servizio doganale nazionale e dai soggetti interessati del settore privato, i quali hanno individuato incongruenze e una mancanza di chiarezza giuridica in materia di documentazione, responsabilità, tempistiche e criteri di ispezione per gli alimenti importati. Le modifiche sono in linea con il Codex Alimentarius (CAC/GL 20-1995 e CAC/GL 47-2003) e conWHO sui sistemi di controllo alimentare basati sul rischio.

Requisiti espliciti per l'importazione di prodotti alimentari in Cile
Documentazione obbligatoria per il commercio internazionale (nuovo articolo 94 bis)

Ai sensi del paragrafo XIII proposto, ogni richiesta di autorizzazione all'importazione di prodotti alimentari deve essere corredata, a seconda dei casi, dei seguenti documenti:

Fattura commerciale, con l'indicazione della transazione e dei prodotti

Distinta di imballaggio, con indicazione della descrizione del prodotto, della marca, delle quantità, dei pesi netti e lordi, dei numeri di lotto e delle date di scadenza

Dichiarazione dello stabilimento di destinazione, che deve essere in possesso di un’autorizzazione sanitaria valida; l’utilizzo di strutture di terzi deve essere formalmente accreditato

Data di arrivo prevista e percorso di trasporto all'interno del Cile

Documento di trasporto, come una polizza di carico, una lettera di trasporto aereo o una bolla di accompagnamento

Dati identificativi dell'esportatore

Certificato rilasciato dall'autorità competente del paese di origine, che attesti l'idoneità al consumo umano (ad es. certificato sanitario o certificato di libera vendita)

Scheda tecnica o monografia per ciascun prodotto, in spagnolo (è accettato anche l'inglese), che includa composizione, ingredienti, profilo nutrizionale, durata di conservazione, processo di produzione, standard di qualità, condizioni d'uso e requisiti di conservazione

Fotografie o artwork etichette, sia quelle del paese di origine sia quelle del mercato cileno in caso di rietichettatura; per i prodotti sfusi potrebbero essere richieste fotografie del carico

Bolla di consegna o documento equivalente che attesti l'arrivo presso il magazzino indicato

Dichiarazione doganale presentata al Servizio doganale nazionale

A seconda della natura e del profilo di rischio del prodotto, il SEREMI può richiedere inoltre registrazioni delle temperature, rapporti analitici relativi ad allergeni, contaminanti, fortificazione o indicatori di qualità microbiologici, chimici o fisici, come stabilito dal RSA.

Valutazione e controllo basati sul rischio

L'autorità sanitaria stabilirà l'intensità e il tipo di controllo in base a:

Composizione degli alimenti e destinazione d'uso

Rischi epidemiologici e per la salute pubblica

Cronologia della conformità del prodotto e dell'importatore

Validità e credibilità delle certificazioni di accompagnamento

I controlli possono comprendere l'esame della documentazione, l'ispezione fisica e/o le analisi di laboratorio.

Obblighi degli importatori e dei detentori (articolo 94 ter)

I richiedenti e i detentori di partite di prodotti alimentari devono:

Ottenere l'autorizzazione preventiva dal SEREMI prima del rilascio

Trasportare i prodotti esclusivamente alla struttura dichiarata e autorizzata

Conservare le partite in custodia, senza utilizzarle, venderle, prelevarne campioni o distribuirle, fino al rilascio del nulla osta sanitario

Garantire la completa tracciabilità e l'aggiornamento dei dati di contatto e delle strutture

Il SEREMI deve emettere una decisione motivata di autorizzazione o di rigetto entro 40 giorni lavorativi dal completamento di tutta la documentazione richiesta.

Prodotti rifiutati, restituiti e destinati esclusivamente all'esportazione

Le spedizioni respinte devono rimanere sotto la custodia del detentore fino all'approvazione di una destinazione finale, che può comprendere la distruzione, la riesportazione o un uso alternativo autorizzato, a spese del proprietario.
Si applicano disposizioni speciali a:

Alimenti reimportati, per i quali è richiesta la prova del rifiuto all'estero

Alimenti importati in Cile esclusivamente a fini di trasformazione e riesportazione, che devono essere tenuti separati dai prodotti destinati al consumo interno

Ulteriori controlli istituzionali e digitali

Il SEREMI può richiedere pareri tecnici all'Istituto di sanità pubblica (ISP) in caso di incertezza riguardo alla classificazione normativa

Verrà introdotto un sistema di profilazione digitale degli importatori per classificare gli operatori e assegnare loro profili di rischio, migliorando così l'efficienza dei controlli e la tracciabilità

Norme più severe in materia di etichettatura degli alimenti importati

La proposta ribadisce che la rietichettatura degli alimenti importati è consentita solo se non comporta l'apertura o la manipolazione dell'imballaggio primario. L'ingresso dei prodotti che richiedono l'accesso alle singole confezioni sigillate per la correzione dell'etichetta sarà vietato, salvo espressa autorizzazione.

Impatto normativo

Se approvate, le modifiche aumenteranno in modo significativo la certezza giuridica, la trasparenza e la prevedibilità per gli importatori di prodotti alimentari, rafforzando al contempo il sistema cileno di controlli sanitari basato sul rischio. Le aziende che esportano prodotti alimentari in Cile dovranno rivalutare la completezza della documentazione, le strategie di etichettatura e la storia di conformità degli importatori per garantire un accesso ininterrotto al mercato

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