Il 2 marzo 2026 (Gazzetta ufficiale serie L), il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, con il Regolamento 2026/405, adottato l'11 febbraio 2026, abrogano e sostituiscono il Regolamento (CE) n. 648/2004 obsoleto sui detergenti e tensioattivi. Esso modernizza il quadro armonizzato dell'UE per garantire la libera circolazione di questi prodotti, fornendo al contempo un elevato livello di protezione per la salute umana e l'ambiente, in linea con il Green Deal europeo, il Piano d'azione per l'economia circolare e le transizioni verde/digitale. Gli aggiornamenti chiave includono: 1. Una definizione estesa di "detergente" che copre prodotti microbici, potenziatori, modificatori di odore per tessuti e detergenti per frutta/verdura. 2. Mantenuta la piena biodegradabilità per tutti i tensioattivi; introduzione graduale di criteri di biodegradabilità per altri ingredienti (a partire da film/capsule polimeriche, poi organici ad alta concentrazione ≥10%). 3. Mantenuti i limiti di fosforo nei detergenti per bucato per i consumatori/lavastoviglie automatiche; la Commissione valuterà ulteriori riduzioni/estensioni. 4. Regole di sicurezza armonizzate e metodologia di valutazione del rischio per i detergenti microbici. 5. Divieto di nuove sperimentazioni sugli animali per la conformità (dati storici consentiti, possibili deroghe limitate). 6. Passaporto digitale del prodotto (DPP) obbligatorio per detergenti e tensioattivi per l'utente finale, con supporto dati (es. codice QR) per l'accesso da parte di autorità, consumatori e catena di approvvigionamento. 7. Etichettatura digitale opzionale per informazioni non critiche (gli elementi essenziali per la salute/ambiente/sicurezza rimangono fisici); etichettatura digitale più estesa solo per le vendite di ricariche per promuovere la riduzione dei rifiuti. 8. Obblighi rafforzati della catena di approvvigionamento, rappresentante autorizzato con sede nell'UE per le vendite a distanza/mercati online non UE, scheda dati degli ingredienti per i centri antiveleni, etichettatura semplificata (allergeni di fragranze, conservanti, dosaggio) e sorveglianza doganale/di mercato migliorata tramite verifica del DPP. 9. Le disposizioni transitorie consentono la vendita continuata di scorte conformi secondo le vecchie regole per un periodo limitato. Il Regolamento autorizza la Commissione (atti delegati/di esecuzione) ad adattare le regole, stabilire le specifiche tecniche del DPP e rivedere fosforo, microrganismi, contenuto di rinnovabili/riciclati e sostanze nocive. L'applicazione è differita per consentire la preparazione.

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