A partire dal 1° gennaio 2026, la Svizzera applicherà un limite complessivo di 1 mg(1 ppm) per otto furocumarine ad alto rischio nei prodotti cosmetici a non risciacquo esposti alla luce solare. La misura si applica a prodotti quali creme, lozioni, prodotti per la cura delle labbra, creme solari e dopobarba. Sono esclusi da questo requisito i profumi, i prodotti da risciacquo, i prodotti per la cura dei capelli, l'igiene orale, i deodoranti e i prodotti per la cura notturna. Questa misura svizzera rappresenta una deroga nazionale al Regolamento UE sui cosmetici, in particolare alla voce 358 dell'Allegato II, e riguarda principalmente i prodotti contenenti oli essenziali di agrumi o di altro tipo in cui la presenza di tracce di furocumarine potrebbe essere inevitabile. produttori gli importatori che immettono prodotti sul mercato svizzero saranno tenuti a verificare, documentare e dimostrare che la concentrazione combinata delle otto furocumarine specificate non superi il limite di 1 ppm. Il nuovo requisito potrebbe comportare una riformulazione, specifiche più rigorose per le materie prime e aggiornamenti dei fascicoli informativi sui prodotti. Si consiglia alle aziende che utilizzano oli essenziali nei prodotti leave-on di valutare tempestivamente la conformità per evitare interruzioni del mercato.
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