"Il 9 dicembre 2025, il Dipartimento federale dell'interno svizzero ha pubblicato il documento AS 2025 824 con cui annuncia alcune modifiche all'ordinanza sugli alimenti geneticamente modificati. Tali modifiche entreranno ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2026. Le modifiche riguardano principalmente le norme transitorie, i requisiti di autorizzazione e la classificazione dei prodotti geneticamente modificati ammessi sul mercato svizzero.
Spiegazione dettagliata dei punti principali
(1) Nuova disposizione transitoria
È stato introdotto un nuovo periodo di transizione per agevolare l'adeguamento del settore. I prodotti alimentari non conformi all'ordinanza modificata del 20 novembre 2025 potranno comunque essere:
importati, prodotti ed etichettati secondo le vecchie norme fino al 1° gennaio 2027.
Inoltre, le aziende sono autorizzate a vendere questi prodotti esistenti fino al completo esaurimento delle scorte, il che significa che non è richiesto alcun ritiro forzato purché i prodotti siano stati immessi legalmente sul mercato prima della scadenza.
(2) Riscrittura completa dell'allegato 3
L'allegato 3 è stato interamente rivisto. La versione aggiornata fornisce ora un elenco chiaro dei prodotti geneticamente modificati (GM) che possono essere immessi sul mercato svizzero senza richiedere un'autorizzazione separata da parte dell'Ufficio federale per la sicurezza alimentare e di veterinaria (BLV).
Questa riscrittura mira ad aumentare la trasparenza, ad armonizzare le autorizzazioni con quelle dell'UE e a semplificare l'accesso al mercato per specifici ingredienti derivati da organismi geneticamente modificati.
(3) Parte A dell'Allegato 3 – Catalogo dei prodotti enzimatici
La Parte A funge ora da catalogo completo degli enzimi prodotti utilizzando microrganismi geneticamente modificati. Essa include:
il nome di ciascun enzima,
la denominazione sistematica (scientifica) dell'enzima,
l'organismo produttore (spesso Aspergillus, Bacillus, lieviti, ecc. geneticamente modificati) e
l'applicazione prevista collegata al numero EC (Enzyme Commission) dell'enzima.
Questi enzimi possono essere utilizzati in diversi settori alimentari, quali: prodotti da forno, lavorazione di amidi e carboidrati, lavorazione dei latticini, produzione di zucchero, produzione di birra e bevande alcoliche, lavorazione di uova e proteine, grassi e oli.
Questa sezione chiarisce quali enzimi derivati da organismi geneticamente modificati sono automaticamente autorizzati senza necessità di un'ulteriore autorizzazione svizzera.
(4) Parte B dell'allegato 3 – Allineamento alle Novel Food dell'UE Novel Food
La parte B introduce un'importante misura di armonizzazione. Essa stabilisce che i prodotti geneticamente modificati che:
soddisfano la definizione di cui all’articolo 31, paragrafo 4, dell’Ordinanza svizzera sulle derrate alimentari (LGV) e sono già autorizzati nell’UE ai sensi del Regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti
possono essere immessi anche sul mercato svizzero.
Tuttavia, tali prodotti devono rispettare pienamente:
tutte le condizioni, le restrizioni e i requisiti di etichettatura specificati nelle rispettive decisioni di attuazione e notifiche dell'UE.
Ciò semplifica notevolmente l'accesso per i prodotti già valutati dalle autorità dell'UE.
(5) Disposizioni relative al titolare dell'autorizzazione
Per i prodotti elencati nell'allegato 3B, il soggetto indicato come titolare dell'autorizzazione nella corrispondente decisione o notifica dell'UE è riconosciuto come unico titolare dell'autorizzazione in Svizzera.
Ciò significa che solo tale soggetto, o altre parti con il suo esplicito consenso, possono commercializzare il prodotto in Svizzera. Ciò garantisce la corretta attribuzione delle responsabilità, la tracciabilità e un'immissione sul mercato controllata.
(6) Chiarimento relativo alla riboflavina (vitamina B₂)
La revisione aggiunge un chiarimento specifico:
La riboflavina (vitamina B₂) prodotta dal microrganismo geneticamente modificato Ashbya gossypii può essere legalmente utilizzata negli alimenti sia come:
additivo colorante, sia come ingrediente per l'arricchimento nutrizionale.
«Ciò conferma il suo status riconosciuto e chiarisce i campi di applicazione per le aziende del settore alimentare.»