La Malesia ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Governo Federale il Regolamento sugli alimenti (Modifica) (n. 3) del 2025 [P.U. (A) 345], che modifica il Regolamento sugli alimenti del 1985 ai sensi della Legge sugli alimenti del 1983. Le modifiche entreranno in vigore il 1° aprile 2026 e introducono ampie revisioni al quadro normativo che disciplina le bevande alcoliche, inclusi vini, bevande spiritose e prodotti fermentati tradizionali.
Una modifica fondamentale consiste nella sostituzione del termine «distillato» con «bevanda spiritosa» in tutto il regolamento, allineando la terminologia all’uso internazionale. Le modifiche rivedono inoltre i limiti di gradazione alcolica per diverse categorie di prodotti. Per le bevande spiritose generiche, il tenore alcolico minimo è fissato al 32,5% v/v, salvo diversa indicazione. La vodka deve contenere non meno del 37% v/v di alcol, mentre la vodka aromatizzata deve contenere almeno il 30% v/v di alcol ed essere chiaramente etichettata come "vodka aromatizzata".
Per i prodotti vitivinicoli, il regolamento precisa le definizioni e le condizioni di etichettatura. Il vino deve ora essere prodotto da uve fresche o da mosto d’uva, dove per mosto d’uva si intende un prodotto con un tenore alcolico non superiore all’1%. Il tenore massimo di alcol per il vino è stato aumentato al 24% v/v. L'uso del termine «spumante» è limitato ai prodotti in cui l'anidride carbonica è prodotta naturalmente attraverso la fermentazione, mentre il termine «champagne» può essere utilizzato solo per lo spumante prodotto con il metodo tradizionale di fermentazione in bottiglia. Il termine «vino da ghiaccio» è limitato al vino prodotto esclusivamente da uve congelate naturalmente sulla vite.
Vengono inoltre introdotti o modificati limiti compositivi specifici per i vini speciali. Il vino di frutta può contenere un’acidità volatile, calcolata come acido acetico, non superiore a 1,2 g/L, esclusi gli acidi conservanti. L'idromele deve includere la parola «miele» accostata a «vino» sull'etichetta in caratteri di dimensione non inferiore a 10 punti, e le indicazioni relative alla spumosità sono soggette a requisiti di fermentazione naturale. Il tenore alcolico del vino di riso è ridotto, con una soglia minima del 3% v/v, e si applicano restrizioni di etichettatura alle indicazioni relative alla spumosità.
Le categorie dei distillati tradizionali e degli alcolici sono state ulteriormente precisate. Il Toddy deve contenere almeno il 7% v/v di alcol. Il samsu deve contenere non meno del 35% v/v di alcol, mentre lo shochu, il soju e il sam cheng possono avere una gradazione alcolica non inferiore al 10% v/v. La tequila e il mezcal sono categorie di nuova definizione, ciascuna delle quali deve contenere tra il 35 e il 55% v/v di alcol, con l'obbligo di etichettatura in base alla classe o alla categoria assegnata nel paese di origine.
Le modifiche eliminano inoltre alcune bevande alcoliche dagli allegati relativi ai requisiti microbiologici e composizionali, in linea con una riorganizzazione delle norme contenute nel Sesto, Decimo e Undicesimo allegato.
Nel complesso, questi aggiornamenti normativi mirano a modernizzare gli standard malesi in materia di bevande alcoliche, a rendere più chiara l'etichettatura, ad allineare le definizioni alle prassi internazionali e a garantire una maggiore coerenza normativa tra vino, bevande spiritose e prodotti fermentati tradizionali.